Conseguenze per condotta di bullismo e cyberbullismo
Conseguenze disciplinari
Il nostro Regolamento d’istituto, agli artt. 25 bis e 25 ter, prevede la sospensione da 5 a 15 gg e il voto di condotta da 7 a 5 in base alla gravità del comportamento denigratorio.
Conseguenze penali
- AMMONIMENTO (Avvertimento verbale) se non c’è querela o denuncia. Se l’autore di atti di cyberbullismo è un minore che ha dai 14 ai 18 anni, non scatterà un processo ma solamente la cosiddetta “procedura di ammonimento” per cui il minore accompagnato da almeno un genitore verrà ammonito dal Questore a non commettere in futuro azioni lesive nei confronti della vittima.
- DENUNCIA alla Polizia postale o ai Carabinieri per i reati telematici commessi da un minore dai 14 ai 18 anni. La denuncia darà seguito ad una procedura per reati previsti dal codice penale di cui ai seguenti articoli: art. 595(Diffamazione), art. 612 (Minaccia), art. 612 bis (Atti persecutori), 600 (Pornografia minorile).